Giorgia Meloni crede che il suo integralismo sia migliore di quello islamico
Sul finire dei suoi primi dieci anni, qui compiamo una piccola rivoluzione, abbandonando il nostro formato classico – quello del magazine culturale a cadenza vagamente quotidiana – per presentare ogni mese un solo saggio e un solo racconto. Da queste pagine 24 autori ogni anno proporranno il loro filtro sul reale, manipolando inevitabilmente la personalità di Dude mag: ed è una cosa che ci rende enormemente curiosi.
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Giorgia Meloni crede che il suo integralismo sia migliore di quello islamico

«Onorevoli Colleghi! I tragici fatti di Dacca ci hanno posto, per l’ennesima volta, davanti a una tragedia scaturita dalla violenza dell’oltranzismo islamico, nella quale sono state barbaramente uccise venti persone, tra cui nove nostri concittadini.». Così si apre la relazione illustrativa all’ultima proposta di legge di Giorgia Meloni.

giorgia meloni integralismo islamico

«Onorevoli Colleghi! I tragici fatti di Dacca ci hanno posto, per l’ennesima volta, davanti a una tragedia scaturita dalla violenza dell’oltranzismo islamico, nella quale sono state barbaramente uccise venti persone, tra cui nove nostri concittadini e un bimbo ancora non nato, trucidati in nome di Allah perché non conoscevano il Corano.»

Così si apre la relazione illustrativa all’ultima proposta di legge che vede Giorgia Meloni come prima firmataria, con la quale si vuole introdurre nel nostro codice penale il reato di integralismo islamico.

La fattispecie prevista è volta a contrastare la posizione di chi si adoperi a favore di posizioni come l’applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia; l’applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione, la flagellazione; la negazione della libertà religiosa.

Più precisamente si intende colpire tanto coloro che propagandano in prima persona queste idee (seppur «in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità»), quanto chi le sostenga indirettamente a livello economico oppure accettando aiuti e sovvenzioni da Stati e altri soggetti stranieri.

 

giorgia meloni integralismo islamico3

 

Questa proposta di legge si inserisce nel numerosissimo filone di un’antica tradizione autoritaria che ancora oggi fatica ad essere definitivamente accantonata e che contrasta con i principi alla base del diritto penale moderno, su tutti il principio di legalità e quello di materialità.

Entrambi i principi imprimono una notevole delimitazione nella sfera del punibile, tendendo ad un’oggettivazione del diritto penale: la possibilità di essere puniti solo per fatti previsti dalla legge come reati e comunque per comportamenti che si estrinsechino materialmente nel mondo esteriore delimita notevolmente la discrezionalità dei giudici e, più in generale, degli operatori del diritto.

Ed è proprio questa antica tradizione autoritaria e antigarantista a tradursi in tecniche giuridiche volte a svalutare il valore della legge, con la previsione di figure di reato elastiche e indeterminate, caratterizzate da una scelta dolosa di termini generici, indeterminati, che richiedono necessariamente un’integrazione della fattispecie di reato con valutazioni personali, che nella peggiore delle ipotesi fanno proprio riferimento a canoni morali o sociali.

Basti pensare a quei riferimenti all’osceno, al buoncostume, alla morale familiare, ma anche, più velatamente, proprio al concetto di propaganda se non a quello di «pubblica incolumità» a cui i fautori della proposta di legge sul reato di integralismo islamico si appigliano per evitare di «assimilare il nuovo reato ad alcuna ipotesi di reato di opinione».

La pericolosità di certe proposte risiede proprio nel prestare intimamente il fianco ad un modello giurisdizionale in cui il giudizio è rimesso non tanto alla verifica empirica dei fatti contestati, quanto all’autorità dell’organo giudiziario, caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità di cui è difficile tracciare limiti e confini, impossibile scorgere la differenza tra l’esercizio delle proprie funzioni e l’abuso di potere.

Questa concezione primitiva del diritto penale si basa su una pericolosa commistione tra diritto e morale, la stessa alla base dell’Inquisizione cattolica medievale o che permea il modus operandi dell’autoproclamato Stato Islamico: non si punisce ciò che è semplicemente proibito dalla legge, ma quia peccatum, cioè contrario a precetti religiosi, teorie politiche o modelli sociali. In sostanza non si è puniti per ciò che si fa, ma per quel che si è.

 

giorgia meloni integralismo islamico2

 

È evidente quindi come questa proposta di legge rifletta una concezione del diritto propria anche degli integralisti islamici, sia funzionale ad una involuzione teorica del diritto penale e aggravi inutilmente un ordinamento giuridico già appesantito di articoli e commi più che validi per poter perseguire chi attenta alle libertà individuali. In parole povere si tratta di puro populismo penale.

Sotto questa etichetta, escogitata dal giurista francese Denis Salas nel suo “La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal” si ritrovano tutte quelle strategie in tema di sicurezza volte a ottenere demagogicamente il consenso elettorale, risposte sensazionali e semplicistiche alle paure della collettività, corroborate da una situazione di forte sofferenza sociale.

Parafrasando Luigi Ferrajoli, già allievo di Norberto Bobbio, uno tra i più celebri e acclamati filosofi del diritto viventi: «I messaggi espressi e gli obiettivi perseguiti dal populismo penale sono molteplici e complessi.»

Nel suo intervento L’illusione della sicurezza”, «il primo messaggio», identifica, «è quello classista secondo cui la criminalità — la vera criminalità che realmente attenta alla “sicurezza” e che occorre prevenire e perseguire — è solamente quella di strada; non dunque le infrazioni dei potenti — le corruzioni, i falsi in bilancio, i fondi neri ed occulti, le frodi fiscali, i riciclaggi, né tanto meno le guerre, i crimini di guerra, le devastazioni dell’ambiente e gli attentati alla salute — ma solo le rapine, i furti d’auto e in appartamenti e il piccolo spaccio di droga, commessi da immigrati, disoccupati, soggetti emarginati, identificati ancora oggi come le sole “classi pericolose”. È un messaggio che vale ad assecondare, nell’opinione pubblica, il riflesso classista e razzista dell’equiparazione dei poveri, dei neri e degli immigrati ai delinquenti, e perciò a deformare l’immaginario collettivo sulla devianza e sul senso stesso del diritto penale: affinché la giustizia penale cessi di perseguire i reati delle cosiddette “persone per bene” e si occupi — cosa oltre tutto più facile – dei soli reati che attentano alla “loro” sicurezza.»

Il secondo messaggio, invece, punta al mutamento, nel senso comune, del significato stesso della parola “sicurezza”: non più “sicurezza sociale”, cioè garanzia dei diritti sociali e perciò sicurezza del lavoro, della salute, della previdenza (e soprattutto sicurezza delle libertà individuali contro gli arbitri polizieschi), ma solo “pubblica sicurezza” «declinata nelle forme dell’ordine pubblico di polizia e degli inasprimenti punitivi anziché in quelle dello stato di diritto.»

Queste tecniche, secondo Ferrajoli, scaricano sul piccolo delinquente, se non sul povero o l’emarginato, le paure, le frustrazioni e le tensioni sociali irrisolte. Con un duplice effetto: «L’identificazione illusoria, nel senso comune, tra sicurezza e diritto penale, quasi che il diritto possa produrre magicamente la cessazione della delinquenza, e la rimozione, dall’orizzonte della politica, delle politiche sociali di inclusione, certamente più costose e impegnative ma anche le sole in grado di aggredirne e ridurne le cause strutturali.»

Ferrajoli, infine, riconosce un terzo messaggio, quello che ritiene più velenoso e distruttivo: l’enfatizzazione e della drammatizzazione dell’insicurezza, espressione di quel nesso potente tra potere e paura. «La paura è sempre stata la principale risorsa e la principale fonte del potere

Da ultimo, vorrei far notare un’ulteriore, piccola postilla.

Come riportato sommariamente in precedenza, l’eventuale articolo 270-septies del codice penale, prevederebbe la reclusione da quattro a sei anni anche per chi propagandi idee dirette a sostenere l’applicazione di pene come la tortura.

Nonostante gli impegni presi (su tutti la ratifica dell’apposita Convenzione delle Nazioni Unite del 1984), nonostante un dibattito trentennale e soprattutto nonostante le importanti sollecitazioni internazionali, nel nostro codice penale il reato di tortura ancora non c’è.

Può dunque una legge punire chi manifesta la sua approvazione per una condotta che ancora oggi rimane impunita?

 

E. B.

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